In Italia come al solito ci distinguiamo.
Trattiamo giuridicamente Internet con le leggi sulla stampa del 1948.
Rimando all’articolo di Punto Informatico.

Mi permetto di estrapolare dal forum di discussione, sempre molto interessante, un thread splendido che a mio parere fa chiarezza sulla libertà d’espressione in Italia.
(premetto che al posto di ‘manganellate date a casaccio’ avrei scritto ‘eventuali manganellate date a casaccio’ ma è giusto riportare il tutto così come è uscito)

SCRIVE: Massimilian o Notato
Anche noi del sito www.linkazzato.it abbiamo affrontato il problema ma si risolve solo registrando il giornale al tribunale e collegandolo ad un giornalista vero, in quel caso il giudice non se avrebbe potuto fare qualcosa. La figura del Blogger non è tutelata.

RISPONDE: tucumcari
Guarda che l’articolo 21 dice: Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
Quel “tutti” è piuttosto inequivocabile!
La seconda parte dell’articolo (dove parla di specifiche limitazioni) invece riguarda la stampa.
Il punto però sta do ve sta e le frasi sono nettamente separate!
Se lo vuoi per intero… eccolo con tutti i punti e le virgole.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

RISPONDE: Witw
Come asserivo alcuni articoli della Costituzione molto “osannati”, sono in realtà abbastanza ambigui.
Qui ti dice che TUTTI possono manifestare la propria opinione, ma poi precisa che LA STAMPA non è censurabile, quindi non esclude la censura sulla prima parte, fino a citare una successiva legge che è appunto la legge 47 del 1948 che definisce i parametri della libertà di espressione.
Io continuo ad insistere sul fatto che far dipendere da una Legge ordinaria, un diritto fondamentale è abbastanza ambiguo.
E per mettere i puntini sulle i, direi anche che l’articolo 17 che parla della possibilità di riunione è piuttosto ambiguo, visto che di fatto, a differenza di quanto la maggior parte di noi pensano, VIETA LA RIUNIONE IN LUOGO PUBBLICO, senza previa autorizzazione, anche se consente quella in luoghi aperti al pubblico (come i Bar) … e ci mancherebbe altro.
Questa è l’origine delle manganellate date a casaccio agli studenti in piazza.
Benchè le manganellate siano stati dati abbondantemente anche negli Stati Uniti, ricordo il primo emendamento che raggruppa entrambi gli articoli:
“Il Congresso non promulgherà leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione, o che ne proibiscano la libera professione, o che limitino la libertà di parola, o di stampa; o il diritto delle persone di riunirsi pacificamente in assemblea, e di fare petizioni al governo per la riparazione dei torti.”
Perché COSÌ dovrebbe essere scritta una legge che descrive un diritto fondamentale, punto e basta!
A partire dall’articolo 13 della nostra Costituzione, che dice che nessuno può essere arrestato senza autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, tranne poi spiegare in altri 3 commi che in certi casi si può anche fare, gli articoli sono tutti così. Al primo comma ti danno un diritto negli altri te lo limitano, introducendo spesso il concetto di “legge” a parte, sulla quale ci si può sbizzarrire come si vuole.
Non a caso Benigni quando l’ha letta si è fermato al dodicesimo